Ordinanza n. 140 del 1991

 

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ORDINANZA N. 140

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma terzo, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1990 dal TAR per la Lombardia sul ricorso proposto da Forte Elisa contro Provveditore agli Studi di Milano, iscritta al n. 750 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il T.A.R. della Lombardia, con ordinanza del 26 giugno 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui limita il prolungamento del rapporto di servizio al fine di conseguire il trattamento minimo di pensione al personale della scuola in servizio al 1° ottobre 1974";

che, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola:

a) l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparità di trattamento tra pubblici dipendenti, chiamati ad esplicare identiche funzioni, a seconda che si siano trovati o meno in servizio al 1° ottobre 1974, poiché l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione è un interesse di tutti i lavoratori, a prescindere dall'epoca della loro assunzione;

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto, non consentendo ai lavoratori assunti dopo la data anzidetta, in età avanzata, di completare il periodo minimo richiesto per il conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto sociale alla pensione minima;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 444 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)";

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione dal T.A.R. della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 444 del 1990 "nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.